L’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio (né al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002) nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 19675 del 3 ottobre 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19675 del 03 Ottobre 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 190 del 15 Dicembre 2015
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