Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 20 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 17 Settembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 20 Luglio 1998
Giurisprudenza CNF

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