L’avvocato che, se pur autorizzato dal coniuge del suo cliente, trattenga somme a compensazione di onorari, negoziando assegni non trasferibili, e restituisca solo con ritardo le somme così trattenute, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione dei buoni precedenti, dell’incertezza sul comportamento degli esponenti, e della restituzione delle somme medesime la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 3 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 17 Settembre 1999 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 03 Marzo 1997 (sospensione)
0 Comment