L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (carrozziere) omettendo di instaurare con i suoi clienti un rapporto fiduciario, che autentichi una firma su quietanza non accertando l’autenticità della stessa, e che consegni le somme incassate per conto del cliente al terzo intermediario senza accertarsi del buon fine delle stesse, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia al rispetto del quale ogni professionista è tenuto nell’esercizio del suo mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 28 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 17 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 28 Febbraio 1997 (sospensione)
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