L’avvocato che definisca come collega un soggetto privo della qualifica professionale ingenerando nel cliente il convincimento che costui sia effettivamente un avvocato, e che, presso il proprio studio, ingaggi una lite con il falso professionista aggredendolo e provocandogli lesioni personali, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro propri della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 21 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 17 Settembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 21 Marzo 1997
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