È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, I comma d.p.r. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGERI), sentenza del 17 settembre 1999, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 17 Settembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Marzo 1998
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