Anche nel vigore del nuovo codice di procedura penale, in tema di prescrizione, permane la distinzione fra comportamenti che costituiscono reato e fatti che rilevano solo sul piano della disciplina. Mentre per questi ultimi la prescrizione di cui all’art. 51 r.d.l. 1578/33 decorre dal compimento del fatto, per i primi la decorrenza si ha dal passaggio in giudicato della sentenza che conclude il procedimento ed accerta la sussistenza del reato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mondovì, 16 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 21 luglio 1999, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 21 Luglio 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Mondovi, delibera del 16 Dicembre 1993
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