L’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, e di dare sulla vicenda chiarimenti al C.d.O., pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di correttezza propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con l’avvertimento in considerazione della buona fede del professionista che aveva trasmesso la parcella del collega alla parte assistita che aveva assicurato avrebbe provveduto al pagamento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Vinatzer), sentenza del 21 luglio 1999, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 21 Luglio 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Aprile 1997
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