Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Termine di comparizione.

Il termine di comparizione previsto dagli art. 43 e 45 r.d.l. 1578/33 per il procedimento disciplinare deve essere osservato anche nel procedimento per la sospensione cautelare, in ossequio a una norma generale di garanzia dell’incolpato ai fini di una compiuta difesa. (Nella specie il fatto che il professionista sia detenuto in carcere non esime il consiglio dell’ordine dall’adempiere all’obbligo sancito dalla predetta normativa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nocera Inferiore, 24 giugno 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Siciliano), sentenza del 21 luglio 1999, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 21 Luglio 1999 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera del 24 Giugno 1998
Giurisprudenza CNF

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