La comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare tramite ufficiale giudiziario. anziché a mezzo lettera raccomandata, come previsto dall’articolo 46 r.d. 37/1934, non è motivo di nullità, non risultando leso il diritto di difesa dell’incolpato che, anzi, viene edotto dall’apertura del procedimento a suo carico con una forma di notificazione che certamente assicura maggiori garanzie di risultato. (Nella specie tale modalità di spedizione era stata assunta dal ricorrente come motivo di ricusazione, ritenuto poi inammissibile dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 5 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 21 luglio 1999, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 21 Luglio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 05 Febbraio 1996
0 Comment