Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione di un intero collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 21 luglio 1999, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 21 Luglio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 30 Maggio 1996
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