Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mutuo a cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che conceda un mutuo al cliente e peraltro gli applichi interessi molto gravosi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 24 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggeri), sentenza del 16 luglio 1999, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 16 Luglio 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 24 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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