Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di adempiere al mandato e trattenga somme avute dal cliente in ragione dello stesso, approfitti dello stato di bisogno di una propria assistita e le conceda un mutuo usurario inducendola al riconoscimento di un debito ben maggiore di quello sottoscritto, e non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 24 Giugno 1999 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Marzo 1997 (cancellazione)
0 Comment