L’avvocato che, nel reagire alla provocazione altrui, usi in scritti difensivi espressioni gravemente offensive nei confronti del collega pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’articolo 599 c.p.; la provocazione, infatti, può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione dalla sanzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento all’avvocato che aveva messo in dubbio l’integrità morale e la preparazione culturale del collega). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 18 aprile 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 16 giugno 1999, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 16 Giugno 1999 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 18 Aprile 1996 (avvertimento)
0 Comment