L’avvocato che si renda partecipe e complice dei reati di concussione e corruzione verso pubblico ufficiale, e inoltre emetta false fatture per occultare l’illecito guadagno pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 16 giugno 1999, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 16 Giugno 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Luglio 1993
0 Comment