Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio presentata dal ricorrente l’asserita impossibilità per altro impegno processuale di partecipare all’udienza da parte dell’avvocato difensore, ove l’istanza di rinvio sia pervenuta con notevole ritardo rispetto alla conoscenza del sedicente impedimento e non presenti i caratteri di un serio ostacolo allo svolgimento dell’attività difensiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Franco), sentenza del 16 giugno 1999, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 16 Giugno 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996 (censura)
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