Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, se pur in accordo con il legale di controparte, cancelli sul titolo di credito la firma del cliente prima che la relativa procedura si sia esaurita con l’autorizzazione del giudice. (È stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 settembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Franchini), sentenza del 28 maggio 1999, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 28 Maggio 1999 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Settembre 1992 (avvertimento)
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