L’istanza di ricusazione deve essere depositata presso la segreteria del C.d.O. che procede disciplinarmente, e pertanto deve essere dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione depositata presso la segreteria del C.N.F. (Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione proposta avverso C.d.O. di Trani).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 28 maggio 1999, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 28 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 28 Maggio 1998
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