È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 26 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 18 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 26 Febbraio 1997
0 Comment