Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso comunicazioni C.d.O. di Pordenone, n. 71/95 ed altre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 18 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 18 Maggio 1998
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