In tema d’iscrizione all’albo, per sopperire al vuoto legislativo, è possibile l’applicazione analogica del principio della competenza sostitutiva prevista per il procedimento disciplinare, ex artt. 59 r.d.l. 37/1934 e 2 d.l. 597/1947. Pertanto nell’ipotesi in cui, per ricusazione o astensione manchi il numero legale minimo dei consiglieri, la competenza a deliberare in tema di tenuta albi dovrà essere demandata al consiglio distrettuale. (Risolve il conflitto negativo di competenza, tra C.d.O. di Verona e Venezia).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 3 maggio 1999, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 03 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 03 Maggio 1998
0 Comment