Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che era stato nominato dirigente dell’area amministrativa). (Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Campobasso, 4 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petrecca), sentenza del 21 luglio 1999, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 21 Luglio 1999 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 04 Luglio 1997 (cancellazione amm.va)
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