Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che era stato nominato dirigente dell’area amministrativa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 22 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 20 Aprile 1999 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 22 Dicembre 1997 (cancellazione amm.va)
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