La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di approntare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 13 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 20 aprile 1999, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 20 Aprile 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 13 Luglio 1996
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