Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 8 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 24 Giugno 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 08 Giugno 1998
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