I reati contestati, riportati nella richiesta di parere, esulano dalla previsione di cui all’art. 42, u.c. l.p.f.. Peraltro, la rilevanza di giudicato, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis c.p.p., delle sentenze di applicazione pena in sede di procedimento disciplinare (si veda, per tutte, Cass., sez. un., 09 aprile 2008, n. 9166), impone la rigorosa valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata di cui all’art. 17, comma 1 n. 3, l.p.f., in capo al richiedente.
In disparte la questione dell’efficacia condizionante, in sede disciplinare, della sentenza ex art. 444 c.p.p., essa può costituire uno degli elementi da considerare ai fini della valutazione del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, valutazione che è espressione del libero apprezzamento da parte del Consiglio dell’Ordine, il quale potrà comunque ispirarsi dai principi richiamati nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 31 del 12 maggio 2010.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 14 gennaio 2011, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 14 Gennaio 2011- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
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