Per la validità della decisione è necessaria, per espresso disposto normativo, la sottoscrizione del presidente e segretario mentre l’indicazione del consigliere redattore, mera disposizione regolamentare, non può considerarsi determinante ai fini della validità. È altresì irrilevante ai fini della validità della decisione l’omessa apposizione della dicitura «Repubblica italiana – In nome del popolo italiano», essendo la decisione del C.d.O. provvedimento di natura amministrativa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Aprile 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 15 Novembre 1997
0 Comment