Il termine di deposito della decisione ha carattere ordinatorio e la sua inosservanza non determina invalidità; è pertanto legittimo il deposito della decisione effettuato oltre vari mesi dall’udienza dibattimentale, a nulla rilevando l’eventualità che il consigliere relatore o il presidente al momento del deposito non sia più consigliere dell’ordine perché non rieletto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Aprile 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 15 Novembre 1997
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