Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo d’incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la notifica della decisione stessa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Aprile 1999 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 15 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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