Il quesito riguarda (del COA di Verbania) la possibilità per un avvocato iscritto al libero foro di assumere la presidenza di un’associazione di lavoratori autonomi e di professionisti di settore diversi da quelle legale e, ulteriormente, se presso lo studio dello stesso possa stabilirsi la sede di tale associazione (nello specifico di amministratori di condominio) indicandosi come numeri di telefono, fax ed e-mail quelli dell’avvocato.

Per costante orientamento di questo consiglio (v. i pareri 29 gennaio 2009, n. 1 e 15 giugno 2009, n. 26) non sussiste ipotesi di incompatibilità tra l’attività di amministratore di condominio e l’iscrizione all’albo degli avvocati onde sotto tale profilo pare compatibile anche l’assunzione dell’incarico di Presidente di un’associazione di liberi professionisti (ancorché delle più varie estrazioni professionali) che si siano riuniti per perseguire gli scopi comuni di utilità della loro professione.

Completezza di esposizione vuole non si dimentichi come – per quanto attiene l’evidenziazione del numero di telefono e di tutti quegli altri dati, riferibili al singolo professionista che, in virtù dello stabilimento presso lo studio legale della sede dell’associazione, risultano come riferibili anche a quest’ultima – possa porsi un problema di incanalamento di potenziale clientela determinato dalla necessità di rivolgersi esclusivamente al numero dello studio-associazione per quei terzi che, quand’anche non interessati nell’immediato a prestazioni legali, potrebbero in futuro divenire clienti dello studio proprio in virtù dell’ ”occasionale” contatto iniziale.
Giova ricordare che per giurisprudenza di questo Consiglio (sentenza n. 137 del 27/10/2008) viola l’art. 19 c.d.f. l’avvocato presso il cui studio sia ubicata un’associazione di categoria quando, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, pone in essere un potenziale accaparramento di clientela, che potrebbe trovare origine e causa proprio nel riferirsi ad un professionista operante nella duplice veste di avvocato del libero foro e di rappresentante di associazione, talché la commistione dei ruoli potrebbe essere strumentalmente utilizzata per acquisire pratiche legali.
La verifica della ricorrenza nel concreto dell’ipotesi prospettata integra accertamento rimesso al potere esclusivo del Consiglio dell’Ordine territoriale”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 14 gennaio 2011, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 14 Gennaio 2011
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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