È inammissibile in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la delibera di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 17 e 30 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Sgromo), sentenza del 9 aprile 1999, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 09 Aprile 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera del 30 Giugno 1997
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