Avvocato – Elezioni forensi – Operazioni di voto – Seconda chiamata – Termine previsto dall’art. 4 d.l.l. 382 del 1944.

A garanzia del diritto di tutti gli iscritti di manifestare il loro voto, per la validità dell’elezione forense deve procedersi alla seconda chiamata dei votanti che non avessero risposto al primo appello, da effettuarsi obbligatoriamente entro un’ora dalla prima. (Rigetta il reclamo avverso i risultati elettorali C.d.O. di Milano, biennio 1998/99).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Mattesi), sentenza del 9 aprile 1999, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 09 Aprile 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Dicembre 1997
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment