I provvedimenti di reiezione delle eccezioni preliminari, peraltro revocabili nel corso del procedimento, non possono costituire oggetto di gravame separato da una decisione assunta dal C.d.O. in primo grado, in quanto la competenza del C.N.F. È limitata ai casi espressamente previsti dalla legge. (Nella specie il ricorso avverso la reiezione della richiesta di nullità dell’atto di citazione a giudizio è stato dichiarato inammissibile). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 25 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Buccico), sentenza del 9 aprile 1999, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 09 Aprile 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 25 Gennaio 1997
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