L’avvocato che partecipi come socio ad una società di recupero crediti; che abbia ricevuto deleghe in bianco dai clienti della medesima, omettendo di instaurare con gli stessi un rapporto fiduciario; che trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente e giustifichi tale comportamento con una pretesa compensazione di onorari dovuti; che agisca in favore della società e contro gli ex clienti pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, lealtà e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 25 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 26 marzo 1999, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 26 Marzo 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 25 Febbraio 1997
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