Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 01 Dicembre 2014 (avvertimento)
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