A norma del D.M. 127/04, rappresentando la voce relativa alla redazione della nota spese, di cui al punto 40 Tab. B, un «diritto», lo stesso è dovuto all’Avvocato solo nell’ipotesi di attività giudiziale, ovvero quando la nota sia stata predisposta per il corretto svolgimento del giudizio in corso ed esclusivamente per l’espletamento di tale attività in sede giudiziaria.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 14 gennaio 2011, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 14 Gennaio 2011- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera (quesito)
0 Comment