Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi abusivamente il titolo di avvocato a nulla rilevando che il termine di «avvocato» sia stato correntemente attribuito all’esercente l’attività forense, e che il termine «procuratore legale» sia stato sostituito con quello di avvocato, essendo tale sostituzione successiva all’infrazione commessa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petiziol), sentenza del 10 marzo 1999, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 10 Marzo 1999 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Ottobre 1995 (sospensione)
0 Comment