L’avvocato che nonostante una procedura di opposizione in corso tenti di ottenere la formula esecutiva sullo stesso decreto pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di lealtà e correttezza propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita con la sanzione della sospensione per un anno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 10 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 08 Febbraio 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 10 Dicembre 1997 (cancellazione)
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