La ricusazione non è ammessa nei confronti dell’intero consiglio dell’ordine, ma soltanto dei singoli componenti e per i motivi indicati nel codice di procedura civile, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale, da depositarsi nella segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 10 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 08 Febbraio 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 10 Dicembre 1997 (cancellazione)
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