Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità – Duplicazione illecita, a fini fiscali, di contratti locativi stipulati con i clienti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, nel concedere in locazione al cliente conduttore un immobile, pretenda, in violazione alla legge ed in frode fiscale, di frazionare e duplicare il contratto locativo. (Nella specie, la sanzione inflitta è stata limitata alla censura, mentre il consiglio dell’ordine aveva inflitto la sanzione dell’avvertimento in relazione ad alcuni capi d’incolpazione e la sanzione della censura relativamente ad altri capi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 23 giugno 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Casalinuovo), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 27 Gennaio 1999 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 23 Giugno 1995 (censura)
Giurisprudenza CNF

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