Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorchè siano vari gli addebiti; tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 23 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Casalinuovo), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 27 Gennaio 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 23 Giugno 1995 (censura)
0 Comment