L’erronea applicazione del nomen iuris non pregiudica l’ammissibilità del mezzo d’impugnazione di cui l’interessato, anche con l’utilizzo di un nome sbagliato, abbia voluto avvalersi; ed il giudice ha il potere-dovere di provvedere alla appropriata qualificazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 23 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Casalinuovo), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 27 Gennaio 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 23 Giugno 1995 (censura)
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