È vietato pronunciare la cancellazione su richiesta del professionista quando a carico dello stesso sia in corso un procedimento penale o disciplinare, come disposto dall’articolo 37 r.d.l. 1578/33. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Treviso, 13 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Siciliano), sentenza del 30 dicembre 1998, n. 250
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 30 Dicembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 13 Gennaio 1997
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