L’avvocato che, nella funzione di curatore fallimentare, sottrae ingenti somme alla curatela fallimentare pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie in considerazione della reiterazione nel tempo degli atti sottrattivi, della rilevante entità della somma oggetto di appropriazione e della mancanza di ravvedimento è stata confermata la radiazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 3 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Siciliano), sentenza del 30 dicembre 1998, n. 249
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 30 Dicembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Febbraio 1997
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