L’avvocato che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente, avute in ragione del mandato, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e del decoro dell’intera classe forense. (Nella specie in considerazione del ravvedimento e della successiva restituzione delle somme trattenute la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dieci a mesi otto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 20 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggeri), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 247
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Gennaio 1997 (sospensione)
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