Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con il dovere di lealtà, correttezza e dignità l’avvocato che si appropri di denaro di appartenenza del cliente. (Nella specie in considerazione del ravvedimento e della successiva restituzione è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggeri), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 246
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Dicembre 1997 (cancellazione)
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