Deve essere annullata per contraddittoria motivazione la decisione nella parte in cui, dopo aver limitato nella esposizione dei fatti la responsabilità del professionista solo ad alcuni capi d’incolpazione, ha affermato nel relativo dispositivo la responsabilità disciplinare del professionista anche per i fatti prima esclusi e senza fornire alcuna motivazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 240
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 23 Dicembre 1998 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Maggio 1996 (sospensione)
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