Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Omessa motivazione – Nullità del provvedimento – Sussiste.

Deve ritenersi nullo il provvedimento di sospensione cautelare emesso con la semplice motivazione consistente nell’affermazione della «estrema gravità obiettiva delle imputazioni di cui alla sentenza di condanna non definitiva», senza alcun riferimento, sia pure sommario, agli eventuali e concreti riflessi negativi che la pendenza del processo abbia potuto determinare sul prestigio della classe forense. (Tanto più che i fatti per i quali veniva adottata la misura cautelare erano accaduti molti anni prima). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 24 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 227

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 23 Dicembre 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 24 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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