Deve essere anzitutto ricordata la stabile interpretazione della Commissione Consultiva e della giurisprudenza del Consiglio Nazionale sul tema in esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori (v., da ultimo, il parere 23 luglio 2009, n. 33 e i precedenti ivi richiamati).
Pur dovendosi giudicare ciascuna fattispecie concreta alla luce delle circostanze del caso (ad es. tramite l’analisi dello statuto sociale), compito spettante in via esclusiva al Consiglio dell’Ordine circondariale, la Commissione sottolinea come siano compatibili con il disposto dell’art. 3 l.p.f. solo quegli incarichi che prevedono la sottrazione dell’avvocato alla gestione operativa, ad esempio in ragione della presenza di un amministratore delegato dotato di adeguati poteri, connotando così la carica dell’iscritto nell’albo con una funzione di rappresentanza o di garanzia, incarichi che preservino dunque l’indipendenza e l’autonomia di giudizio che devono permanere in capo al libero professionista, per cui la legge qualifica incompatibile con l’iscrizione nell’albo l’eventuale svolgimento di attività imprenditoriale.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 14 gennaio 2011, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 14 Gennaio 2011- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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