Il C.d.O. ai fini dell’iscrizione o reiscrizione all’albo ha il compito di valutare autonomamente l’effettiva sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata del professionista. (Nella specie in considerazione del fatto che il C.d.O. aveva prima tacitamente riconosciuto la presenza di tale requisito e successivamente, pur non essendo intervenuto alcun accadimento nuovo, l’aveva negato, il ricorso del professionista È stato accolto ed è stata ordinata l’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5/15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Vinatzer), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 217
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 11 Dicembre 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Novembre 1997 (cancellazione amm.va)
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